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D.Lvo 01/08/2003 n. 259Art. 5 Contributo per esami 1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all'espletamento dei servizi radioelettrici è fissato in euro 25,00. TITOLO II CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE Capo I CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI Art. 6 Contributo per istruttoria 1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento dell'autorizzazione generale e della concessione del diritto d'uso delle frequenze l'interessato è tenuto a versare una somma pari a: a) 100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30 km o entro l'ambito provinciale, nonchè nelle fattispecie di cui alla sezione VI; b) 200,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 6 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 60 km o nell'ambito interprovinciale, nonchè nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, ed alla sezione VII; c) 500,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 12 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 120 km o nell'ambito regionale nonchè nelle fattispecie di cui alla sezione VIII ed alla sezione V, comprensive delle casistiche indicate nelle lettere a) e b); per la sezione V le fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e) d) 1.000,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 16 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 240 km o nell'ambito interregionale; e) 3.000,00 euro nei residui casi. 2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza di collegamento di cui al comma 1. 3. L'attività di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove prevista, è compresa nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2. Art. 7 Contributo per vigilanza e mantenimento Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione decorre. Tale contributo è pari a: a) euro 150,00 nel caso di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a) ; b) euro 300,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b) ; c) euro 600,00 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c) ; d) euro 1.500,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d) ; e) euro 5.000,00 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e) . 2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2. Capo II CONTRIBUTI PER L'USO DI RISORSA SCARSA - DEFINIZIONI E PARAMETRI Sezione I - Definizioni e parametri Art. 8 Definizioni 1. Ai fini del presente allegato si intendono per: a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorità competente; b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio mobile il collegamento con le stazioni mobili; c) frequenza di connessione o di "link", la frequenza utilizzata per realizzare collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto; d) area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il servizio. È di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio è uno degli elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa; e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze; f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un determinato collegamento in un servizio prefissato; g) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea; h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa; i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze collettive nella banda 26,960 - 27,410 MHz conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433- o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore; l) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive nella banda 446,0 - 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore. Art. 9 Parametri 1. Ai fini della determinazione dei contributi per l'uso della risorsa scarsa sono presi in considerazione i seguenti parametri: a) numero di frequenze in uso; b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto; c) area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e il servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell'area di servizio l'angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato; d) larghezza di banda assegnata; e) posizionamento della banda nello spettro; f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati. Sezione II - Servizio fisso Art. 10 Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz 1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in 500,00 euro. 2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino 12,5 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: ==================================================================== | canale simplex ad una | canale simplex a due lunghezza di tratta| frequenza euro |frequenze o duplex euro ==================================================================== fino a 15 km | 500,00 | 1.000,00 fino a 30 km | 1.250,00 | 2.500,00 fino a 60 km | 3.000,00 | 6.000,00 oltre 60 km | 6.500,00 | 13.000,00 e non si superi la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore. 3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz , fatto salvo quanto previsto dal Decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti: con larghezza di banda (in kHz) fino a coefficiente 25 37,5 2 3 50 5 Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella soprariportata. 4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione: numero di tratte coefficiente fino a 10 1,0 fino a 30 0,8 fino a 60 0,6 oltre 60 0,4 5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile. Art. 11 Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz 1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: ==================================================================== = lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex ==================================================================== = euro fino a 15 km | 900,00 fino a 30 km | 2.000,00 fino a 60 km | 4.600,00 oltre 60km | 7.500,00 Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore. 2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 125 kHz è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti: ==================================================================== larghezza di banda(kHz) | coefficiente ==================================================================== fino a 250 | fino a 500 | fino a 1.750 | fino a 3.500 | 10 fino a 7.000 | 14 fino a 14.000 | 16 fino a 28.000 | 18 fino a 56.000 | 20 oltre 56.000 | 22 3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione ==================================================================== numero di tratte | coefficiente ==================================================================== fino a 10 | oltre 10 | 0,8 4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3. 5. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a 1.000 kHz ed a 2.000 kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino a 1.750 kHz con l'applicazione del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e fino 3.500 kHz con l'applicazione del coefficiente 9, valido da oltre 1.750 kHz fino a 2.000 kHz; la canalizzazione pari a 4.000 kHz, prevista dalla normativa internazionale, è compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7.000 kHz con l'applicazione del coefficiente 12, valido da oltre 3.500 kHz fino a 4.000 kHz. Art. 12 Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a 19,7 GHz 1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 10 GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure: = lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex ==================================================================== = | euro fino a 15 km | 700,00 fino a 30 km | 1.700,00 oltre 30 km | 4.000,00 Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore. 2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti: ==================================================================== = larghezza di banda (MHz) | coefficiente ==================================================================== = fino a 3, 5 | 7 fino a 7 | 10 fino a 14 | 14 fino a 28 | 18 fino a 56 | 22 oltre 56 | 24 3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione: ==================================================================== = numero di tratte | coefficiente ==================================================================== = fino a 10 | 1 fino a 30 | 0, 8 oltre 30 | 0,6 4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
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